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Norme Ministeriali per struttura portamoto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre

OGGETTO:Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.
In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 – MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.
L’installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all’unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell’autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall’origine.
La visita e prova effettuata dell’Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell’art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l’altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5 % rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell’utente del veicolo.
Nell’aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: “Lunghezza massima con portamoto = mm ………..”

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